L’art. 30 della Costituzione afferma che “E’ dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli”.
Rientra nei compiti della scuola (e quindi dei docenti) instaurare un rapporto stretto e collaborativo con i genitori dei propri allievi. Rapporto dal quale la scuola e in particolare i docenti non possono prescindere.
Se dunque da un lato è un dovere/diritto del genitore informarsi sull’andamento dei figli, dall’altro ogni docente ha l’obbligo di dare un’adeguata informazione alle famiglie sull’andamento dei figli.
L’art. 29/2 del CCNL/2007 prescrive:
“Tra gli adempimenti individuali dovuti [per i quali non è dunque previsto alcun compenso] rientrano le attività relative:
a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
b) alla correzione degli elaborati;
c) ai rapporti individuali con le famiglie”.
SCARICA IL TABELLONE IN PDF
Aggiornato al 30.12.2020